Usare software pirata non è reatoLa sintesi – o, almeno, una delle possibili sintesi – delle conclusioni cui si è pervenuti è questa: il professionista che detiene ed utilizza, nell’ambito della propria attività professionale, software senza licenza, certamente, non commette reato e, forse, non lo commette neppure se prima di utilizzarlo e detenerlo lo ha autonomamente – e soprattutto abusivamente – duplicato. Dalla sintesi, torniamo all’analisi. La Corte di Cassazione ha, ormai da tempo [n.d.r. cfr. Sentenza 22 dicembre 2009, n. 49385] chiarito che l’art. 171 bis della Legge sul diritto d’autore, richiede, ai fini della configurabilità del reato, che la detenzione, distribuzione o vendita di software avvenga "a scopo commerciale o imprenditoriale". L’attività professionale, secondo i Giudici della Cassazione, non è assimilabile ad attività imprenditoriale o commerciale con la conseguenza che se la detenzione si consuma in ambito professionale non può esservi reato. Il legislatore secondo i Giudici della Corte Suprema, infatti, non avrebbe sottratto dalla fattispecie di reato la sola detenzione "a scopo personale" come spesso sostenuto da Giudici e commentatori ma, al contrario, avrebbe stabilito che solo la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale costituisce reato, ritenendo quest’ultima, evidentemente, una condotta più grave della tante altre astrattamente verificabili tra le quali, appunto, la detenzione nell’ambito di un’attività professionale.
QUI l'articolo completo.